Lunedi 04/09/2023, dopo una lunghissima attesa, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 120/2023, ovvero il correttivo che va ad integrare e modificare alcuni punti dei decreti legislativi nn. 36,37,38,39,40 che avevano attuato la Riforma dello Sport. Con questa legge si chiude un cerchio, almeno per ora, e si mettono dei punti certi su come le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche dovranno andare ad operare d’ora in avanti. Cercherò di sintetizzare di seguito le principali novità:
Destinazione d’uso della Sede: Sulla scia di quanto già previsto per il Terzo Settore, viene stabilito che le sedi istituzionali delle associazioni e delle Società sportive dilettantistiche in cui vengono svolte le attività statutarie (escluse quelle di tipologia produttiva) sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche d’uso. Tale modifica consentirà ai sodalizi di non dover chiedere la variazione di destinazione d’uso dei locali, con i relativi costi, potendo svolgere esclusivamente le attività sportive all’interno della propria sede.
Adeguamento degli Statuti: Entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere adeguati gli statuti per renderli conformi ai requisiti civilistici introdotti dagli art. 7 e 9 del Decreto 36, ovvero dovranno prevedere nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” ed eventualmente anche “l’esercizio di attività strumentali e secondarie”. Si rimanda ad un successivo decreto i criteri e i limiti quantitativi per l’esercizio delle attività secondarie: al momento è stato solo previsto che il mancato rispetto di detti limiti per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che per quanto concerne i proventi derivanti da sponsorizzazioni e promo pubblicitari, questi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che dovranno essere definiti dal decreto.
Viene altresì prevista l’esenzione dall’imposta di registro laddove l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto entro il termine previsto dalla legge (31/12/2023), al solo fine di adeguarlo ai nuovi requisiti: si ritiene pertanto che nel caso in cui il sodalizio vada a presentare uno statuto che oltre alle modifiche di legge vada a modificare o integrare altre parti dello stesso, l’imposta di registro sia dovuta. La mancata conformità degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023 comporterà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal RAS.
Abolizione del modello EAS: Viene finalmente eliminato l’obbligo di trasmissione del modello EAS per le ASD e le SSD iscritte al RAS.
Personalità giuridica per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: Viene semplificata la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica da parte delle Asd, dando la possibilità di ottenerla tramite Notaio e comunicazione al Ras, con un patrimonio minimo fissato in € 10.000,00 che può essere costituito da denaro o da beni diversi (quantificati con perizia giurata di un revisore). Il Notaio, verificata la consistenza del patrimonio, provvederà all’iscrizione dal RAS previa comunicazione alla Federazione, Ente o Discipline Sportive Associate di appartenenza.
Definizione di Lavoratore Sportivo: E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara a colui che eserciti una mansione prevista nei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento: questo elenco dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport e dovrà essere approvato dall’autorità di governo delegata in materia di sport, sentito il parere del Ministero del Lavoro e aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre.
Per essere considerato lavoratore sportivo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Prestare la propria attività dietro compenso;
- Prestare la propria attività in favore di una o più ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, verso il CONI, il CIP e verso la Società Sport e Salute spa.
Non può invece essere considerato lavoratore sportivo:
- Il volontario che svolge la propria opera a titolo gratuito;
- Il soggetto che svolge prestazioni retribuite ma che non rientrano nei ruoli e nella mansioni sopra menzionati: a titolo esemplificativo il custode, l’addetto alle pulizie).
- Il soggetto che svolge prestazioni rientranti nella sua attività professionale regolata da albi/ordini;
- Il collaboratore amministrativo-gestionale;
Dipendenti pubblici: I dipendenti pubblici potranno prestare la loro opera di collaborazione nei confronti di Federazioni sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, Associazioni benemerite, Coni, Cip e Sport e Salute spa, sia a titolo di volontariato sia verso il riconoscimento di un compenso, purché avvenga fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio.
Nel caso di volontariato si rende necessaria una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza;
Nel caso di lavoro retribuito necessita una autorizzazione preventiva che dovrà essere rilasciata o rigettata entro 30 gg dalla richiesta, sulla base di parametri che verranno stabiliti da apposito decreto. In mancanza di risposta nei termini indicati, l’autorizzazione si intenderà accolta.
Collaborazioni Coordinate e Continuative: (CO.CO.CO SPORTIVE) Viene innalzato a 24 ore settimanali, escluse quelle impiegate per la partecipazione a manifestazioni sportive competitive, il limite entro cui si ha la presunzione che il rapporto di lavoro sportivo sia una Collaborazione coordinata e continuativa, il che non significa che, ricorrendone i presupposti non si possa optare per questo inquadramento anche per orari superiori.
Tutti i rapporti di cococo dovranno essere comunicati al RAS, come era già stato previsto per quelli di lavoro subordinato, anche nel caso i compensi previsti siano inferiori all’importo di euro 5000,00. In pratica tutti i contratti di lavoro vanno comunicati al RAS senza distinzione di fascia di esenzione. Le comunicazioni al RAS dovranno essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al libro unico del lavoro potrà avvenire in un’unica soluzione, entro 30 gg. dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti potranno essere erogati anche in anticipo.
Per il periodo di prima applicazione delle nuove norme sul lavoro sportivo, sia gli adempimenti che i versamenti dei contributi previdenziali, e limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Collaborazioni Amministrativo Gestionali: Pur non trattandosi di lavoratori sportivi viene confermato che potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive dei cococo sportivi. Diversa invece la procedura di inquadramento che dovrà obbligatoriamente passare tramite le normali comunicazioni preventive al Centro impiego. Le collaborazioni amministrative -gestionali sono assoggettate ad INAIL. Vi è obbligo di rilasciare il cedolino anche per importi inferiori ai 15000,00 euro, a differenza delle collaborazioni sportive.
Apprendistato: Viene fissata a 14 anni l’età minima per l’apprendistato in ambito sportivo ed è richiesta la comunicazione del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante.
Rimborsi Spese a Volontari: Ci si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto lavoro-subordinato o autonomo con la stessa asd/ssd per la quale prestano la loro attività. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo. Possono essere erogati rimborsi spese a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000 per un importo non superiore ad € 150,00 mensili per ciascun percipiente, purché l’organo sociale competente abbia deliberato sulla tipologia di spesa e sulle attività di volontariato per le quali tale procedura sia ammessa. Detto rimborso deve far riferimento a spese di vitto, alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente . Detti rimborsi non concorrono alla formazione del reddito per il volontario. I volontari sono soggetti ad assicurazione r.c.t, che sia inserita nel tesseramento o nel caso nn ci fosse tale copertura ricompresa deve essere posta a carico del sodalizio sportivo.
Giudici e Direttori di gara: Per il settore dilettantistico viene previsto che, per tali soggetti, è sufficiente la comunicazione o la designazione della Federazione, della DSA, dell’EPS, per ogni singola prestazione affinché possa essere erogato un rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di € 150,00 mensili, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute degli stessi enti.
Le comunicazioni al Centro Impiego potranno essere effettuate cumulativamente per un ciclo non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare, da effettuarsi tramite il Ras da parte del sodalizio, dell’Eps, DSA o Federazione.
Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni invece ogni FSN, DSA, EPS di competenza, oppure direttamente tramite le proprie affiliate, si deve provvedere alla comunicazione all’interno del Ras, dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti agli stessi. L’iscrizione nel LUL invece può avvenire in un’unica soluzione alla fine di ciascun anno di riferimento entro i 30 giorni successi seppur i compensi possono essere pagati anticipatamente.
Esclusione Inail: Per tutte le figure diverse dai lavoratori dipendenti viene prevista l’esclusione ai fini Inail, dal momento che la tutela assicurativa è legata al tesseramento. Oltre ad essere un importante definizione che agevola i sodalizi da un punto di vista economico, ciò comporta anche per l’ente il non dover aprire una preventiva posizione Inail (Pat). Tale esclusione vale per i cococo sportivi e per i collaboratori a p.iva ma non opera per i collaboratori amministrativo-gestionali, che pur beneficiando delle agevolazioni fiscali, non sono comprese tra le figure espressamente previsto dall’art. 25 del Decreto 36/2021.
Sicurezza sul Lavoro: E’ stabilito che per i rapporti di lavoro sportivo con compensi non superiori ad € 5.000,00 il club non sia obbligato a informare sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove svolgerà le mansioni e neanche sull’obbligo di adozione dei dispositivi individuali di protezione. E’ comunque attesa una precisazione da parte degli Enti competenti.
Esclusione Irap per compensi inferiori a euro 85.000: E’ prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di € 85.000,00.
Contributo a sostegno dei piccoli club: In favore della Asd e Ssd iscritte al Ras con ricavi relativi all’esercizio precedente fino a 100 mila euro, qualora si avvalgano di collaboratori sportivi, viene riconosciuto un contributo pari all’ammontare dei contributi previdenziali rimasti a carico del club e versati per le collaborazioni relative ai mesi da luglio a novembre 2023 compresi. Le modalità operative dovranno essere definite da apposito decreto.
Irap: esclusi dalla base imponibile irap i compensi erogati ai co.co.co sportivi dilettanti, per un importo fino ad euro 85.000 in riferimento ad ogni percipiente.
Sicurezza sui luoghi di lavoro: Ai lavoratori sportivi si applica la disciplina del D.lgs.81/2008 in quanto lavoratori; in caso di co.co.co sportivi, che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro, si applicano le disposizioni semplificate dell’articolo 21 del d.lgs. 81/2008 comma 2 previste per i lavoratori autonomi. Attenzione: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui, è obbligo l’applicazione del D.LGS. 81/2008 nella disciplina ordinaria, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A cura dello Studio Tributario Rag. Francesco Salani
Tributarista Qualificato – Professionista Certificato UNI 11511:2013
Iscritto al N. 1024 Istituto Nazionale Tributaristi
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